LA FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI E PREPOSTI
COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE.
I CASO: NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
- Costituzione nuovo rapporto di lavoro o nuova utilizzazione del contratto di somministrazione nello stesso settore
produttivo: costituisce credito formativo sia la formazione relativa alla parte generale che quella specifica di settore;
- Costituzione nuovo rapporto di lavoro o nuova utilizzazione del contratto di somministrazione in un diverso settore
produttivo: costituisce credito formativo la formazione relativa alla parte generale e va ripetuta quella al nuovo
settore;
- Cambio di mansioni con maggiore rischio: costituisce credito formativo sia la formazione relativa alla parte
generale che quella specifica di settore, ma va aggiunto un modulo integrativo per le nuove mansioni svolte;
II CASO: TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONE
Costituisce credito formativo la formazione relativa alla parte generale e va ripetuta quella relativa al nuovo settore;
III CASO: FORMAZIONE PRECEDENTE ALL'ASSUNZIONE
Per il preposto ed il dirigente costituisce credito formativo permanente e, per i preposti, il datore di lavoro può
decidere di integrare la formazione sulla base della valutazione dei rischi aziendale.